Art. 5
In vigore dal 7 mag 2015
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell'allegato I. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU istituito a norma del paragrafo 16 dell'UNSCR 2206 (2015) («comitato per le sanzioni») come responsabili o complici di azioni o politiche tali da minacciare la pace, la sicurezza o la stabilità in Sud Sudan o che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche, a norma dei paragrafi 6, 7, 8 e 12 dell'UNSCR 2206 (2015).
2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato II. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell', lettera b), della decisione (PESC) 2015/740, come responsabili degli ostacoli al processo politico in Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, le persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Sud Sudan e le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi a essi associati.
3. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati negli allegati I e II, o destinarli a loro vantaggio.
Storico versioni
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