Art. 7
In vigore dal 7 mag 2015
In deroga all', paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché:
a)
l'autorità competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie;
b)
lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni dell'accertamento e il comitato per le sanzioni l'abbia approvato.
Storico versioni
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