Art. 12
In vigore dal 7 mag 2015
1. In deroga all', paragrafo 2, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato II, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:
a)
i fondi o le risorse economiche devono essere usati per un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II;
b)
il pagamento non viola l', paragrafo 3.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
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