Art. 13
In vigore dal 7 mag 2015
1. L', paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano senza indugio le autorità competenti in merito a tali operazioni.
2. Purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell', paragrafi 1 e 2, l', paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti dovuti su tali conti; o
b)
pagamenti dovuti nell'ambito di contratti o accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all' sono stati inseriti nell'allegato I o II.
3. Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato II, l', paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell', paragrafo 2.
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