Art. 11
In vigore dal 7 mag 2015
In deroga all', paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU o del comitato per le sanzioni, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:
a)
i fondi o le risorse economiche devono essere usati per un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I;
b)
il pagamento non viola l', paragrafo 3;
c)
lo Stato membro interessato ha informato il comitato per le sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi.
Storico versioni
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