Art. 6

In vigore dal 7 mag 2015
In deroga all', paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché: a) l'autorità competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono: i) necessari per soddisfare le necessità di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e b) lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni dell'accertamento di cui alla lettera a) e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione.
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