Art. 3

In vigore dal 7 mag 2015
1.   In deroga all', le autorità competenti possono autorizzare la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e tecnica e servizi di intermediazione in relazione: a) all'equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, al controllo del rispetto dei diritti umani o a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione africana (UA), dell'Unione europea (UE) o dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD); b) al materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE, delle Nazioni Unite e dell'UA; c) alle attrezzature per lo sminamento e al materiale destinato a essere utilizzato in operazioni di sminamento; d) al sostegno del processo di riforma del settore della sicurezza in Sud Sudan. 2.   Non sono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo.
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