Art. 20
In vigore dal 11 mar 2015
1. Durante il periodo d'applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai capi IV e V, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o su propria iniziativa, e al più tardi a metà del periodo di applicazione delle misure di durata superiore a tre anni:
a)
valutare gli effetti della misura;
b)
determinare se e in che modo sia opportuno accelerare il processo di liberalizzazione;
c)
verificare se sia necessario mantenere in vigore il provvedimento.
Se la Commissione ritiene che l'applicazione della misura sia ancora necessaria ne informa gli Stati membri.
2. Se la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di vigilanza o di salvaguardia di cui agli , essa revoca o abroga le misure deliberando secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Se la decisione riguarda misure di vigilanza regionale, essa si applica a decorrere dal sesto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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