Art. 25

In vigore dal 11 mar 2015
1.   Il presente regolamento non osta all'applicazione degli atti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, di disposizioni amministrative unionali o nazionali derivanti da tali regolamenti, o di normative specifiche applicabili alle merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica a titolo complementare. 2.   Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 e dell' non si applicano ai prodotti oggetto delle disposizioni menzionate al paragrafo 1, per i quali il regime unionale degli scambi con i paesi terzi preveda la presentazione di un certificato o di un altro titolo d'importazione. Gli e da 20 a 24 non si applicano ai prodotti per i quali il regime sopra citato preveda la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'importazione.
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