Art. 22

In vigore dal 11 mar 2015
Quando gli interessi dell'Unione lo richiedono, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3, può adottare le misure appropriate di esecuzione degli atti legislativi per consentire l'esercizio dei diritti o l'adempimento degli obblighi dell'Unione o di tutti gli Stati membri sul piano internazionale, in particolare in materia di commercio dei prodotti di base.
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