Art. 17

In vigore dal 11 mar 2015
Ove, in base principalmente agli elementi di valutazione di cui all', risulti che in una o più regioni dell'Unione sussistono le condizioni previste per l'adozione di misure in forza degli , la Commissione, dopo aver esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare in via eccezionale l'applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate alle regioni in questione, qualora ritenga che tali misure, applicate a questo livello, siano più appropriate di misure applicabili all'intera Unione. Dette misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno. Esse sono adottate a norma degli .
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