Art. 10
In vigore dal 11 mar 2015
1. Qualora l'andamento delle importazioni di un prodotto originario di uno dei paesi terzi contemplati dal presente regolamento rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori dell'Unione e ove gli interessi dell'Unione lo esigano, l'importazione di tale prodotto può essere soggetta, secondo i casi:
a)
a vigilanza unionale a posteriori, effettuata secondo quanto dispone la decisione di cui al paragrafo 2;
b)
a vigilanza unionale preventiva effettuata conformemente all'.
2. La decisione di imporre la vigilanza è adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
3. La durata delle misure di vigilanza è limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.
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