Art. 12
In vigore dal 11 mar 2015
Qualora le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza preventiva dell'Unione, la Commissione può disporre, conformemente all', una vigilanza limitata alle importazioni destinate a una o più regioni dell'Unione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che decida di disporre una vigilanza.
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