Art. 16

In vigore dal 11 mar 2015
Quando gli interessi dell'Unione lo richiedano, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3 e a norma del capo III, può adottare le misure appropriate per impedire che un prodotto sia importato nell'Unione in quantitativi talmente accresciuti e/o a condizioni tali da danneggiare o rischiare di danneggiare gravemente i produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti dell'Unione. Si applica l', paragrafi da 2 a 5.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:478:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 16 Regolamento (UE) 2015/478 — Testo vigente | Portale Normativo