Art. 15

In vigore dal 11 mar 2015
1.   Se un prodotto è importato nell'Unione in quantitativi talmente maggiori e/o in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un pregiudizio grave ai produttori dell'Unione, per la salvaguardia degli interessi dell'Unione la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro oppure di propria iniziativa: a) abbreviare il periodo durante il quale sono utilizzabili i documenti di vigilanza di cui all' rilasciati dopo l'entrata in vigore di questa misura; b) modificare il regime d'importazione del prodotto in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione che dovrà essere rilasciata secondo modalità ed entro limiti definiti dalla Commissione. Le misure di cui alle lettere a) e b) sono di immediata applicazione. 2.   Per quanto riguarda i membri dell'OMC, le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate solo quando ricorrono le due condizioni indicate nel primo comma del paragrafo stesso. 3.   Nell'instaurare un contingente si tiene conto in particolare: a) dell'interesse a mantenere, per quanto possibile, le correnti di scambio tradizionali; b) del volume delle merci esportate in forza di contratti stipulati a condizioni e secondo modalità normali prima dell'entrata in vigore di una misura di salvaguardia ai sensi del presente capo, se essi sono stati notificati alla Commissione dallo Stato membro interessato; c) del fatto che non deve essere compromessa la realizzazione dell'obiettivo perseguito con l'instaurazione del contingente. Il livello del contingente non deve essere inferiore alla media delle importazioni effettuate negli ultimi tre anni di riferimento per i quali siano disponibili dati statistici, salvo qualora sia necessario prevedere un livello diverso al fine di impedire un grave pregiudizio o di porvi rimedio. 4.   Nel caso in cui un contingente venga suddiviso tra paesi fornitori, la ripartizione può essere concordata con i paesi fornitori che abbiano un interesse sostanziale nelle importazioni unionali del prodotto in questione. Diversamente, il contingente è suddiviso tra i paesi proporzionalmente alle rispettive quote nelle importazioni unionali del prodotto in questione nell'arco di un precedente periodo rappresentativo, tenendo conto di qualsiasi fattore particolare che abbia potuto o possa incidere sul commercio del prodotto. Tuttavia, sempre che si osservi l'obbligo dell'Unione di procedere a consultazioni in sede di comitato per le misure di salvaguardia dell'OMC, si può derogare al metodo di ripartizione di cui sopra in caso di grave pregiudizio, se le importazioni originarie di uno o di taluni paesi fornitori sono aumentate di una percentuale sproporzionata rispetto all'incremento totale delle importazioni del prodotto in questione durante un precedente periodo rappresentativo. 5.   Le misure di cui al presente articolo si applicano a ogni prodotto immesso in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Esse possono essere limitate, conformemente all', a una o più regioni dell'Unione. Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'Unione, sempre che non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma degli , alla presentazione di un documento di vigilanza ne siano effettivamente corredati. 6.   Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3, o, in casi di urgenza, conformemente all', paragrafo 4, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta.
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