Art. 3

In vigore dal 11 mar 2015
1.   La Commissione è assistita da un comitato per le misure di salvaguardia. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l' dello stesso. 5.   A norma dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura scritta per l'adozione di misure definitive a norma dell' del presente regolamento, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, quest'ultimo decida in tal senso o una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011 lo richieda. Laddove si faccia ricorso alla procedura scritta in altri casi in cui si è svolta una discussione del progetto di misura in sede di comitato, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, quest'ultimo decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda. Laddove si faccia ricorso alla procedura scritta in altri casi in cui non si è svolta una discussione del progetto di misura in sede di comitato, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda almeno un quarto dei membri del comitato.
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