Art. 6
In vigore dal 11 mar 2015
1. Al termine dell'inchiesta la Commissione presenta al comitato una relazione sui risultati della stessa.
2. Ove, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta, la Commissione ritenga che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia dell'Unione, l'inchiesta è chiusa entro un mese. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
3. Quando la Commissione ritiene necessaria una misura di vigilanza o di salvaguardia unionale, adotta le necessarie decisioni a tal fine, conformemente ai capi IV e V, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta. In circostanze eccezionali, questo periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi; in tal caso, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando la durata del prolungamento e le relative ragioni.
Storico versioni
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