Art. 12

Notifica dell'importo totale dell'aiuto finanziario dell'Unione richiesto e del coefficiente di attribuzione

In vigore dal 29 ago 2014
Notifica dell'importo totale dell'aiuto finanziario dell'Unione richiesto e del coefficiente di attribuzione 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni riguardanti i quantitativi totali ritirati, le superfici totali in cui sono state realizzate le operazioni di mancata raccolta o raccolta prima della maturazione e il totale degli importi dell'aiuto finanziario dell'Unione per le corrispondenti operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione sulla base delle notifiche effettuate alla Commissione conformemente all'. Tali informazioni devono essere notificate alla Commissione entro sei settimane dalla data in cui la Commissione informa tutti gli Stati membri che non accetterà ulteriori notifiche relative alla totalità dei prodotti o ulteriori notifiche relative ai prodotti per i quali è stato superato l'importo concesso, secondo quanto previsto all', secondo comma. Per tali notifiche gli Stati membri si avvalgono dei modelli riportati nell'allegato II. 2.   Ove gli importi notificati a norma del paragrafo 1 superino uno o più degli importi stabiliti all', la Commissione fissa uno o due coefficienti di attribuzione per la concessione dell'aiuto finanziario dell'Unione, limitando la spesa totale dell'Unione a tali importi. La Commissione fissa i coefficienti di attribuzione di cui al primo comma mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri applicano uniformemente il coefficiente/i coefficienti di attribuzione a tutte le domande di pagamento di cui all'. 3.   Se le notifiche di cui al paragrafo 1 non superano gli importi stabiliti all', la Commissione informa gli Stati membri che non sarà fissato alcun coefficiente di attribuzione.
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