Art. 8
Notifiche delle operazioni previste alla Commissione
In vigore dal 29 ago 2014
Notifiche delle operazioni previste alla Commissione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:
(a)
ogni lunedì (prima di mezzogiorno, ora di Bruxelles), le notifiche ricevute a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, e dell'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dal lunedì al mercoledì della settimana precedente e
(b)
ogni giovedì (prima di mezzogiorno, ora di Bruxelles), le notifiche ricevute a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, e dell'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dal giovedì alla domenica della settimana precedente.
Le suddette notifiche fanno riferimento alle operazioni da effettuare ai fini del presente capo, in termini di quantitativi, superficie e spesa massima dell'Unione per ciascuno dei prodotti di cui all', paragrafo 2.
Per tali notifiche gli Stati membri si avvalgono dei modelli riportati nell'allegato II.
2. Il lunedì o giovedì successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seconda di quale giorno sia posteriore, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, avvalendosi dei modelli riportati nell'allegato II, le informazioni di cui al paragrafo 1 in relazione alle operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione notificate tra il 18 agosto 2014 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, compresa. Per evitare un doppio conteggio, tali informazioni non devono essere incluse nella prima notifica fatta alla Commissione in conformità del paragrafo 1.
3. Al momento di effettuare la loro prima notifica, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi del sostegno da essi stabiliti conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, o all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e agli del presente regolamento, avvalendosi dei modelli riportati nell'allegato III.
Storico versioni
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