Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 29 ago 2014
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente capo stabilisce le norme relative a misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo dell'Unione da concedere alle organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli riconosciute ai sensi dell'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai produttori che non appartengono a tali organizzazioni.
Queste misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo dell'Unione riguardano operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso in relazione ai seguenti prodotti del settore ortofrutticolo destinati al consumo fresco:
(a)
pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 ;
(b)
carote di cui al codice NC 0706 10 00 ;
(c)
cavoli di cui al codice NC 0704 90 10 ;
(d)
peperoni di cui al codice NC 0709 60 10 ;
(e)
cavolfiori e cavoli broccoli di cui al codice NC 0704 10 00 ;
(f)
cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05 ;
(g)
cetriolini di cui al codice NC 0707 00 90 ;
(h)
funghi del genere Agaricus di cui al codice NC 0709 51 00 ;
(i)
mele di cui al codice NC 0808 10 ;
(j)
pere di cui al codice NC 0808 30 ;
(k)
prugne di cui al codice NC 0809 40 05 ;
(l)
frutti rossi di cui ai codici NC 0810 20 , 0810 30 e 0810 40 ;
(m)
uve da tavola fresche di cui al codice NC 0806 10 10 e
(n)
kiwi di cui al codice NC 0810 50 00 .
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 riguarda le attività svolte nel periodo dal 18 agosto al 30 novembre 2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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