Art. 2

Importo massimo dell'aiuto finanziario dell'Unione

In vigore dal 29 ago 2014
Importo massimo dell'aiuto finanziario dell'Unione La spesa totale sostenuta dall'Unione ai fini del presente capo non può essere superiore a 125 000 000 EUR. Nell'ambito di tale importo, 82 000 000 EUR sono assegnati all'aiuto finanziario dell'Unione relativo ai prodotti di cui all', paragrafo 2, lettere i) e j), e 43 000 000 EUR a quello relativo agli altri prodotti di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:932:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Importo massimo dell'aiuto finanziario dell'Unione (Art. 2 Regolamento (UE) 2014/932) — Testo vigente | Portale Normativo