Art. 2
Importo massimo dell'aiuto finanziario dell'Unione
In vigore dal 29 ago 2014
Importo massimo dell'aiuto finanziario dell'Unione
La spesa totale sostenuta dall'Unione ai fini del presente capo non può essere superiore a 125 000 000 EUR. Nell'ambito di tale importo, 82 000 000 EUR sono assegnati all'aiuto finanziario dell'Unione relativo ai prodotti di cui all', paragrafo 2, lettere i) e j), e 43 000 000 EUR a quello relativo agli altri prodotti di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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