Art. 4
Aiuto finanziario per i ritiri destinato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori
In vigore dal 29 ago 2014
Aiuto finanziario per i ritiri destinato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori
1. L'aiuto finanziario dell'Unione è concesso ai produttori di ortofrutticoli che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del presente articolo per:
(a)
i ritiri dal mercato di prodotti destinati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
(b)
i ritiri dal mercato per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.
Per i ritiri dal mercato di cui al primo comma, lettera a), gli importi massimi dell'aiuto finanziario sono quelli fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e nell'allegato I del presente regolamento.
Per i pomodori, tale importo massimo è quello fissato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per il periodo dal 1o novembre al 31 maggio.
Per i ritiri dal mercato di cui al primo comma, lettera b), gli importi massimi dell'aiuto finanziario corrispondono al 50 % degli importi fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e nell'allegato I del presente regolamento.
Per i pomodori, tale importo massimo corrisponde al 50 % di quello fissato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per il periodo dal 1o novembre al 31 maggio.
2. L'aiuto finanziario di cui al paragrafo 1 è disponibile per il ritiro dei prodotti di cui all', paragrafo 2, nel caso in cui tali prodotti vengano ritirati nel corso del periodo di cui all', paragrafo 3.
3. I produttori concludono un contratto con un'organizzazione di produttori riconosciuta per l'intero quantitativo da consegnare a norma del presente articolo. Le organizzazioni di produttori accettano tutte le richieste ragionevoli provenienti da produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. I quantitativi consegnati da produttori non aderenti sono coerenti con le rese regionali e la superficie interessata.
4. L'aiuto finanziario è versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta dall'organizzazione di produttori con cui hanno stipulato un contratto.
L'organizzazione di produttori trattiene gli importi corrispondenti ai costi reali sostenuti per il ritiro dei rispettivi prodotti. Tali costi sono documentati mediante la presentazione di fatture.
5. Per motivi debitamente giustificati, come il grado limitato di organizzazione dei produttori nello Stato membro interessato, e in modo non discriminatorio, gli Stati membri possono autorizzare un produttore non appartenente a un'organizzazione di produttori riconosciuta a effettuare una notifica all'autorità competente dello Stato membro anziché stipulare il contratto di cui al paragrafo 3. Con riguardo a tale notifica, si applica mutatis mutandis l'articolo 78 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I quantitativi consegnati da produttori non aderenti sono coerenti con le rese regionali e la superficie interessata.
In tali casi, l'autorità competente dello Stato membro versa l'aiuto finanziario dell'Unione direttamente al produttore. A tal fine, gli Stati membri adottano nuove norme o procedure nazionali o applicano quelle esistenti.
6. Se il riconoscimento di un'organizzazione di produttori è stato sospeso a norma dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i suoi aderenti sono considerati produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta ai fini del presente articolo.
7. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, nonché l', paragrafi da 6 a 9, del presente regolamento si applicano mutatis mutandis con riguardo al presente articolo.
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