Art. 5
Aiuto finanziario per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione alle organizzazioni di produttori
In vigore dal 29 ago 2014
Aiuto finanziario per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione alle organizzazioni di produttori
1. L'aiuto finanziario dell'Unione viene concesso per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuate con riguardo ai prodotti di cui all', paragrafo 2, nel corso del periodo di cui all', paragrafo 3.
2. Il sostegno destinato alla raccolta prima della maturazione riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi e che sono effettivamente raccolti prima della maturazione. In deroga all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli Stati membri fissano gli importi del sostegno per ettaro, comprendente sia l'aiuto finanziario dell'Unione sia il contributo delle organizzazioni di produttori per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione, a un livello che copra al massimo il 90 % degli importi fissati per i ritiri dal mercato per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'allegato I del presente regolamento. Per i pomodori, tale importo corrisponde al 90 % di quello fissato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per il periodo dal 1o novembre al 31 maggio per i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.
In deroga all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione è pari al 75 % degli importi fissati dagli Stati membri conformemente al primo comma.
3. In deroga al primo comma dell'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le misure di mancata raccolta di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento possono essere adottate, con riguardo ai prodotti di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento e nel periodo di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento, anche quando la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione. In tali casi, gli importi del sostegno di cui al paragrafo 2 del presente articolo vengono proporzionalmente ridotti, tenendo conto della produzione già raccolta, secondo quanto stabilito sulla base della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori interessate.
4. L'aiuto finanziario dell'Unione è concesso anche qualora le organizzazioni di produttori non prevedano tali operazioni nell'ambito dei propri programmi operativi. All'aiuto finanziario dell'Unione a norma del presente articolo non si applica l'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
5. Il limite massimo di un terzo della spesa di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e quello del 25 % per l'aumento del fondo di esercizio di cui all'articolo 66, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applicano alle spese sostenute per le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo e connesse ai prodotti di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento durante il periodo di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento.
6. L'aiuto finanziario dell'Unione non è preso in considerazione ai fini del calcolo dei massimali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
7. Le spese sostenute conformemente al presente articolo rientrano nel fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori.
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