Art. 10

Notifiche alle organizzazioni di produttori e ai produttori

In vigore dal 29 ago 2014
Notifiche alle organizzazioni di produttori e ai produttori 1.   Se le organizzazioni di produttori e i produttori non aderenti a un'organizzazione di produttori hanno presentato notifiche agli Stati membri in conformità dell'articolo 78, paragrafo 1, e dell'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione, gli Stati membri informano le organizzazioni di produttori e i produttori interessati, non prima di due giorni di calendario dalla notifica alla Commissione, che le notifiche in questione sono state ricevute dalla Commissione e che essi possono essere ammissibili al pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione a norma dell' in relazione a tali notifiche. 2.   Se la Commissione ha informato gli Stati membri che non accetterà ulteriori notifiche relative alla totalità dei prodotti o ulteriori notifiche relative ai prodotti per i quali l'importo assegnato è stato superato, gli Stati membri informano le organizzazioni di produttori e i produttori in tal senso. In particolare, gli Stati membri informano le organizzazioni di produttori e i produttori del fatto che le notifiche riguardanti le loro operazioni non saranno accettate dalla Commissione a norma dell', secondo comma, e che essi non sono ammissibili al pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione a norma dell' in relazione a tali notifiche.
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