Art. 11
Domanda e pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione
In vigore dal 29 ago 2014
Domanda e pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione
1. Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui agli entro una data che deve essere determinata dallo Stato membro. Questa data è fissata dallo Stato membro e sarà almeno una settimana prima della data limite per la notifica alla Commissione delle informazioni di cui all', paragrafo 1.
2. In deroga al primo e al secondo comma dell'articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento dell'aiuto finanziario totale dell'Unione di cui agli del presente regolamento in conformità della procedura di cui all'articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 entro la data di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Non si applica il limite massimo dell'80 % dell'importo di aiuto inizialmente approvato con riguardo a un programma operativo, previsto all'articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
3. Entro la data di cui al paragrafo 1, i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta e che non hanno firmato un contratto con un'organizzazione di produttori riconosciuta presentano direttamente alle autorità competenti designate dagli Stati membri la domanda di pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione ai fini degli .
4. Le domande di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono accompagnate da documenti che giustifichino l'importo dell'aiuto finanziario dell'Unione in questione e contengono una dichiarazione scritta attestante che il richiedente non ha percepito e non percepirà un duplice finanziamento dell'Unione o nazionale o un indennizzo assicurativo per le operazioni ammesse a beneficiare dell'aiuto finanziario dell'Unione a norma del presente capo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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