Art. 13
Pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione
In vigore dal 29 ago 2014
Pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione
Le autorità competenti degli Stati membri non effettuano i pagamenti fino a quando non sia stato stabilito il coefficiente di attribuzione di cui all', paragrafo 2, o fino a quando non siano state informate dalla Commissione che tale coefficiente di attribuzione non sarà fissato. Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai suddetti pagamenti sono ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione solo se sono state effettuate entro il 30 giugno 2015.
Storico versioni
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