Art. 14

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 913/2014

In vigore dal 29 ago 2014
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 913/2014 Il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 è così modificato: 1. l' è così modificato: (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Per le operazioni di ritiro di cui all', paragrafo 2, lettera a), l'aiuto finanziario dell'Unione è disponibile come segue: (a) per i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione è disponibile per un massimo del 10 % del volume della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori; (b) in deroga al primo comma dell'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita, l'aiuto finanziario dell'Unione è disponibile per un massimo del 10 % del volume della produzione commercializzata di pesche e pesche noci di ciascuna organizzazione di produttori. Tuttavia, tale percentuale non include i quantitativi smaltiti secondo una delle modalità di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o secondo qualsiasi altra modalità approvata dagli Stati membri a norma dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il terzo comma dell'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applica ai fini del presente paragrafo, primo comma, lettera b).»; (b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1bis.   In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione per le operazioni di ritiro di cui all', paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento è pari al 75 % degli importi massimi del sostegno per altre destinazioni di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.». 2. L' è così modificato: (a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Un aiuto finanziario dell'Unione è concesso ai produttori di pesche e pesche noci che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del presente articolo per: (a) i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013; (b) i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita. Per i ritiri dal mercato di cui al primo comma, lettera a), gli importi massimi dell'aiuto finanziario sono quelli fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Per i ritiri dal mercato di cui al primo comma, lettera b), gli importi massimi dell'aiuto finanziario sono pari al 50 % di quelli fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. 2.   L'aiuto finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 è disponibile per i produttori di pesche e pesche noci che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta per la consegna di prodotti che vengono successivamente ritirati dal mercato nei limiti dei massimali di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo.»; (b) è inserito il seguente paragrafo 4 bis: «4 bis.   Per motivi debitamente giustificati, come il grado limitato di organizzazione dei produttori nello Stato membro interessato, e in modo non discriminatorio, gli Stati membri possono autorizzare un produttore non appartenente a un'organizzazione di produttori riconosciuta a effettuare una notifica all'autorità competente dello Stato membro anziché stipulare il contratto di cui al paragrafo 3. Con riguardo a tale notifica, si applica mutatis mutandis l'articolo 78 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I quantitativi consegnati da produttori non aderenti devono essere conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. In tali casi, l'autorità competente dello Stato membro versa l'aiuto finanziario dell'Unione direttamente al produttore. A tal fine, gli Stati membri adottano nuove norme o procedure nazionali o applicano quelle esistenti.». 3. All' è aggiunto il seguente secondo comma: «Tuttavia, per le operazioni di ritiro di cui all', paragrafo 4 bis, i controlli di primo livello vertono sul 100 % del quantitativo di prodotti ritirati.».
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