Art. 14
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 913/2014
In vigore dal 29 ago 2014
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 913/2014
Il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 è così modificato:
1.
l' è così modificato:
(a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per le operazioni di ritiro di cui all', paragrafo 2, lettera a), l'aiuto finanziario dell'Unione è disponibile come segue:
(a)
per i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione è disponibile per un massimo del 10 % del volume della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
(b)
in deroga al primo comma dell'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita, l'aiuto finanziario dell'Unione è disponibile per un massimo del 10 % del volume della produzione commercializzata di pesche e pesche noci di ciascuna organizzazione di produttori. Tuttavia, tale percentuale non include i quantitativi smaltiti secondo una delle modalità di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o secondo qualsiasi altra modalità approvata dagli Stati membri a norma dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Il terzo comma dell'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applica ai fini del presente paragrafo, primo comma, lettera b).»;
(b)
è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1bis. In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione per le operazioni di ritiro di cui all', paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento è pari al 75 % degli importi massimi del sostegno per altre destinazioni di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.».
2.
L' è così modificato:
(a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Un aiuto finanziario dell'Unione è concesso ai produttori di pesche e pesche noci che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del presente articolo per:
(a)
i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
(b)
i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.
Per i ritiri dal mercato di cui al primo comma, lettera a), gli importi massimi dell'aiuto finanziario sono quelli fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Per i ritiri dal mercato di cui al primo comma, lettera b), gli importi massimi dell'aiuto finanziario sono pari al 50 % di quelli fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
2. L'aiuto finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 è disponibile per i produttori di pesche e pesche noci che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta per la consegna di prodotti che vengono successivamente ritirati dal mercato nei limiti dei massimali di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo.»;
(b)
è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
«4 bis. Per motivi debitamente giustificati, come il grado limitato di organizzazione dei produttori nello Stato membro interessato, e in modo non discriminatorio, gli Stati membri possono autorizzare un produttore non appartenente a un'organizzazione di produttori riconosciuta a effettuare una notifica all'autorità competente dello Stato membro anziché stipulare il contratto di cui al paragrafo 3. Con riguardo a tale notifica, si applica mutatis mutandis l'articolo 78 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I quantitativi consegnati da produttori non aderenti devono essere conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
In tali casi, l'autorità competente dello Stato membro versa l'aiuto finanziario dell'Unione direttamente al produttore. A tal fine, gli Stati membri adottano nuove norme o procedure nazionali o applicano quelle esistenti.».
3.
All' è aggiunto il seguente secondo comma:
«Tuttavia, per le operazioni di ritiro di cui all', paragrafo 4 bis, i controlli di primo livello vertono sul 100 % del quantitativo di prodotti ritirati.».
Storico versioni
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