Art. 9
Monitoraggio del rispetto degli importi massimi
In vigore dal 29 ago 2014
Monitoraggio del rispetto degli importi massimi
Sulla base delle notifiche ricevute a norma dell', la Commissione si accerta che l'aiuto finanziario dell'Unione risultante da tali notifiche non superi uno o più degli importi stabiliti all'.
Qualora la Commissione accerti, sulla base delle suddette notifiche, che l'aiuto finanziario dell'Unione da concedere a seguito di tali notifiche supera uno o più degli importi stabiliti all', essa informa immediatamente tutti gli Stati membri che non accetterà ulteriori notifiche relative alla totalità dei prodotti o ulteriori notifiche relative ai prodotti per i quali è stato superato l'importo assegnato, secondo il caso.
Se una notifica non perviene alla Commissione prima che questa informi gli Stati membri della propria intenzione di cui al secondo comma, non è concesso alcun aiuto finanziario dell'Unione per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione interessate.
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