Art. 41

Riduzione dei controlli in loco

In vigore dal 6 ago 2014
Riduzione dei controlli in loco 1.   Gli Stati membri possono decidere di ridurre il livello minimo dei controlli in loco, in applicazione dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l’organismo di certificazione ha espresso un parere, a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1306/2013, che conferma che il sistema di controllo interno funziona correttamente e che il tasso di errore relativo alla popolazione esaminata è inferiore alla soglia di rilevanza del 2,0 % per almeno gli ultimi due esercizi finanziari consecutivi che precedono l’esercizio in cui si intende applicare il tasso ridotto di controlli; b) la Commissione non ha informato lo Stato membro interessato di non poter accettare il parere di cui alla lettera a) del presente paragrafo espresso dall’organismo di certificazione nel contesto dell’ del regolamento (UE) n. 1306/2013 e c) la Commissione: i) non ha informato lo Stato membro interessato, a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1306/2013, di lacune nel sistema di controllo del singolo regime di sostegno o della singola misura esaminati, o ii) è soddisfatta, nell’applicazione dell’ del presente regolamento, dei provvedimenti correttivi attuati dallo Stato membro interessato dopo essere stato informato, in applicazione dell’ del regolamento (UE) n. 1306/2013, di lacune nel suo sistema di controllo del singolo regime di sostegno o della singola misura esaminati e ne ha dato debita comunicazione a detto Stato membro. 2.   Gli Stati membri possono decidere di ridurre il livello minimo di controlli in loco in conformità ai livelli e, se del caso, alle condizioni supplementari stabilite nella legislazione specifica del settore. Gli Stati membri informano la Commissione della decisione di ridurre il livello minimo di controlli in loco immediatamente dopo la sua adozione. Tale informazione indica quanto segue: a) il regime di sostegno o la misura in questione; b) il periodo di applicazione del livello minimo ridotto di controlli in loco; c) il livello minimo di controlli in loco ridotto da applicare. 3.   Non appena non siano più soddisfatte le condizioni cumulative di cui al paragrafo 1 o qualsiasi altra condizione supplementare prevista dalla normativa specifica del settore, gli Stati membri sono tenuti a revocare immediatamente le decisioni di riduzione del livello minimo di controlli in loco e ad applicare, a partire dall’anno di domanda successivo, il livello minimo di controlli in loco fissato dalla normativa agricola settoriale.
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