Art. 42

Controllo ad opera degli Stati membri

In vigore dal 6 ago 2014
Controllo ad opera degli Stati membri 1.   Il controllo sistematico dei documenti commerciali delle imprese, di cui all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, si applica, per ciascuno dei periodi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, a un numero di imprese che non può essere inferiore a metà delle imprese le cui entrate o i cui pagamenti, o la loro somma, nell’ambito del sistema di finanziamento del FEAGA superano i 150 000 EUR per l’esercizio finanziario FEAGA precedente l’inizio del periodo di controllo in questione. 2.   Per ogni periodo di controllo gli Stati membri selezionano le imprese da controllare, fermi restando i loro obblighi stabiliti dall’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in base a un’analisi di rischio per tutte le misure che si prestano a questo tipo di analisi. Gli Stati membri presentano alla Commissione la proposta di avvalersi dell’analisi di rischio con almeno 6 mesi di anticipo rispetto all’inizio del periodo di controllo. Tale proposta contiene tutte le informazioni pertinenti circa l’approccio, le tecniche e i dati utilizzati per l’analisi, nonché i criteri e i metodi previsti di attuazione delle verifiche da eseguire. La proposta è redatta in base all’allegato V del presente regolamento. Ogni Stato membro tiene conto delle osservazioni della Commissione in merito alla proposta di analisi di rischio, che sono formulate nelle otto settimane successive al ricevimento della proposta stessa. 3.   Per le misure per le quali lo Stato membro ritiene che l’analisi del rischio non sia praticabile, devono obbligatoriamente essere controllate le imprese la cui somma delle entrate o dei pagamenti, ovvero la somma di questi due importi, nel quadro del sistema di finanziamento del FEAGA ha superato 350 000 EUR e che non sono state controllate ai sensi del presente regolamento e del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 durante uno dei due periodi di controllo precedenti. 4.   Il periodo di controllo va dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno seguente. Il controllo si riferisce a un periodo di almeno dodici mesi con termine durante il periodo di controllo precedente; esso può essere esteso per periodi, che lo Stato membro determina, che precedono o seguono il periodo di dodici mesi.
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Controllo ad opera degli Stati membri (Art. 42 Regolamento (UE) 2014/908) — Testo vigente | Portale Normativo