Art. 40

Procedura di conciliazione

In vigore dal 6 ago 2014
Procedura di conciliazione 1.   Uno Stato membro può presentare ricorso all’organo di conciliazione entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione formale della Commissione di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, inviando al segretariato una richiesta motivata di conciliazione. La procedura da seguire e l’indirizzo del segretariato sono comunicati agli Stati membri per il tramite del comitato dei fondi agricoli. 2.   Una richiesta di conciliazione è ammissibile solo quando l’importo che si prevede di escludere dal finanziamento dell’Unione conformemente alla comunicazione della Commissione: a) è superiore a 1 milione di EUR o b) rappresenta almeno il 25 % della spesa annua totale dello Stato membro nella voce di bilancio interessata. Inoltre, se nel corso di precedenti discussioni lo Stato membro ha sostenuto e dimostrato che la questione di cui trattasi è una questione di principio relativa all’applicazione del diritto dell’Unione, il presidente dell’organo di conciliazione può dichiarare ammissibile la richiesta di conciliazione. La richiesta non è tuttavia ammissibile se riguarda esclusivamente un problema di interpretazione giuridica. 3.   L’organo di conciliazione esegue le sue ricerche nel modo più sollecito e informale possibile, basandosi esclusivamente sulle informazioni di cui dispone la Commissione al momento della comunicazione formale delle sue conclusioni a norma dell’, paragrafo 3, e su un’audizione imparziale della Commissione e delle autorità nazionali interessate. Se tuttavia lo Stato membro ritiene necessario presentare, nella sua richiesta di conciliazione, informazioni che non sono ancora state comunicate alla Commissione, l’organo di conciliazione può invitare la Commissione a valutare queste nuove informazioni solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 6. Tali informazioni sono comunicate alla Commissione entro i due mesi successivi alla trasmissione della relazione di cui all’, lettera c). 4.   Se, entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, l’organo di conciliazione non è stato in grado di conciliare le posizioni della Commissione e dello Stato membro, la procedura di conciliazione si considera fallita. La relazione di cui all’, lettera c), riporta i motivi per cui non è stato possibile conciliare le posizioni. Essa indica se, nel corso della procedura, sia stato raggiunto un accordo parziale e se l’organo di conciliazione invita la Commissione a valutare le nuove informazioni in conformità del paragrafo 3, secondo comma. La relazione è inviata: a) allo Stato membro interessato; b) alla Commissione, affinché la esamini prima di comunicare le proprie conclusioni allo Stato membro; c) agli altri Stati membri nell’ambito del comitato dei fondi agricoli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:908:oj#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo