Art. 34

Verifica di conformità

In vigore dal 6 ago 2014
Verifica di conformità 1.   Per stabilire gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione, qualora constati che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell’Unione, la Commissione usa le proprie risultanze e tiene conto delle informazioni messe a sua disposizione dagli Stati membri, purché tali informazioni le siano fornite entro i termini da essa stabiliti nell’ambito della procedura di verifica di conformità svolta a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in conformità del presente articolo. 2.   Qualora a seguito di un’indagine ritenga che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell’Unione, la Commissione comunica le proprie risultanze allo Stato membro interessato specificando i provvedimenti correttivi da adottare per garantire, in futuro, l’osservanza di tali norme e indica il livello provvisorio della rettifica finanziaria che in questa fase della procedura ritiene corrispondere alle proprie risultanze. Tale comunicazione indica anche la previsione di una riunione bilaterale entro quattro mesi dalla scadenza del termine di risposta concesso allo Stato membro. La comunicazione deve fare riferimento al presente articolo. Lo Stato membro è tenuto a rispondere entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. Nella loro risposta gli Stati membri hanno la possibilità, in particolare, di: a) dimostrare alla Commissione che l’effettiva portata dell’inadempienza o il rischio per i fondi sono inferiori a quanto indicato dalla Commissione; b) informare la Commissione dei provvedimenti correttivi adottati per assicurare il rispetto delle norme dell’Unione e della data effettiva della loro attuazione. In casi giustificati la Commissione, su richiesta motivata dello Stato membro interessato, può autorizzare una proroga di due mesi al massimo del suddetto termine di due mesi. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione prima della scadenza di tale periodo. Se ritiene che la riunione bilaterale non sia necessaria, lo Stato membro ne informa la Commissione nella risposta alla comunicazione di cui sopra. 3.   Nella riunione bilaterale entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare, come pure sulla valutazione della gravità dell’inosservanza e del danno finanziario causato al bilancio dell’Unione. Entro i 30 giorni lavorativi successivi alla riunione bilaterale la Commissione elabora il relativo verbale e lo trasmette agli Stati membri. Gli Stati membri possono trasmettere alla Commissione le loro osservazioni entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del verbale. Entro i sei mesi successivi alla trasmissione del verbale della riunione bilaterale la Commissione comunica formalmente le proprie conclusioni allo Stato membro sulla base delle informazioni ricevute nell’ambito della procedura di verifica di conformità. La comunicazione contiene la valutazione delle spese da escludere dal finanziamento dell’Unione a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’ del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. La comunicazione fa riferimento all’, paragrafo 1, del presente regolamento. 4.   Se lo Stato membro si è avvalso della procedura di conciliazione di cui all’, la Commissione è tenuta a comunicargli le proprie conclusioni non oltre sei mesi: a) dal ricevimento della relazione dell’organo di conciliazione, o b) dal ricevimento di informazioni supplementari dallo Stato membro entro il termine stabilito a norma dell’, paragrafo 3, secondo comma, purché siano rispettate le condizioni stabilite al paragrafo 6 del presente articolo. 5.   Per l’applicazione dei paragrafi 3 e 4 entro i rispettivi periodi ivi previsti, la Commissione deve disporre di tutte le informazioni pertinenti per la specifica fase della procedura. Ove ritenga che le manchino determinate informazioni la Commissione può, in qualsiasi momento nei periodi fissati ai paragrafi 3 e 4: a) chiedere informazioni supplementari allo Stato membro; a questa richiesta lo Stato membro è tenuto a rispondere entro due mesi dal ricevimento della comunicazione; e/o b) informare lo Stato membro che intende compiere una missione di audit supplementare per eseguire le verifiche necessarie. In tal caso, i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 decorrono nuovamente a partire dal ricevimento, da parte della Commissione, delle informazioni supplementari richieste oppure dall’ultimo giorno della missione di audit supplementare. 6.   Ai fini della valutazione della spesa da escludere dal finanziamento dell’Unione le informazioni trasmesse dagli Stati membri dopo la comunicazione formale della Commissione di cui al paragrafo 3, secondo comma, possono essere prese in considerazione soltanto: a) se ciò è necessario per evitare di sovrastimare il danno finanziario causato al bilancio dell’Unione e b) se la trasmissione tardiva delle informazioni è giustificata da fattori esterni e non compromette la tempestiva adozione, da parte della Commissione, della decisione ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1306/2013. 7.   La Commissione, dopo aver comunicato le proprie conclusioni agli Stati membri a norma dell’, paragrafo 3 o paragrafo 4, del presente regolamento, adotta, se necessario, una o più decisioni a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale la spesa interessata dall’inosservanza delle norme dell’Unione. La Commissione ha facoltà di portare avanti procedure consecutive di verifica di conformità fino a quando lo Stato membro abbia effettivamente attuato i provvedimenti correttivi. 8.   Per quanto riguarda il FEAGA, le detrazioni dal finanziamento dell’Unione sono operate dalla Commissione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1306/2013. Per quanto riguarda il FEASR, le detrazioni dal finanziamento dell’Unione sono operate dalla Commissione sul pagamento per cui lo Stato membro presenta la dichiarazione di spesa dopo l’adozione della decisione a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1306/2013. Tuttavia, la Commissione può adottare, su richiesta dello Stato membro e previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, una decisione che fissa una data diversa per le detrazioni, oppure ne autorizza il rimborso in una o più rate, se ciò è giustificato dall’entità delle detrazioni secondo quanto previsto da un atto di esecuzione adottato a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1306/2013. 9.   In casi debitamente giustificati comunicati allo Stato membro interessato la Commissione può prorogare i periodi fissati ai paragrafi 3 e 4. 10.   I paragrafi da 1 a 9 si applicano, mutatis mutandis, alle entrate con destinazione specifica ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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