Art. 52

Collaterali negoziabili

In vigore dal 6 ago 2014
Collaterali negoziabili 1.   Al momento della costituzione della garanzia, i collaterali negoziabili di cui all’, paragrafo 2, lettera c), devono avere un valore realizzabile pari almeno al 115 % del valore della garanzia prescritta. 2.   L’autorità competente può accettare le garanzie di cui all’, paragrafo 2, lettera c), soltanto se l’interessato si impegna per iscritto a costituire una garanzia complementare o a sostituire la garanzia originaria ove il valore realizzabile del bene, dei titoli o delle obbligazioni risulti, per un periodo di tre mesi, inferiore al 105 % del valore della garanzia prescritta. Tale impegno scritto non è necessario qualora così disponga la legislazione nazionale. L’autorità competente rivede periodicamente il valore di tale garanzia. 3.   Il valore realizzabile delle garanzie di cui all’, paragrafo 2, lettera c), è calcolato dall’autorità competente tenendo conto delle spese di realizzo previste. 4.   Il valore realizzabile delle garanzie deve essere calcolato in base all’ultima quotazione disponibile. 5.   Su richiesta dell’autorità competente, la persona che costituisce la garanzia deve comprovare il valore realizzabile della garanzia.
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