Art. 50

Limiti di tempo per la forza maggiore

In vigore dal 6 ago 2014
Limiti di tempo per la forza maggiore 1.   Il presente articolo si applica ogni volta che un regolamento vi rinvia. 2.   Le richieste di riconoscimento di un caso di forza maggiore non sono ammissibili se pervengono all’autorità competente oltre 30 giorni di calendario: a) dopo la data alla quale l’operatore è stato informato dall’autorità competente dell’accertato mancato rispetto del relativo obbligo, ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, dopo la scadenza del termine per il soddisfacimento del relativo obbligo ai sensi dell’, paragrafo 3, di tale regolamento oppure dopo la scadenza del termine per la presentazione della prova del soddisfacimento del relativo obbligo ai sensi dell’, paragrafo 4, di tale regolamento; b) dopo la chiusura dei termini di presentazione di offerte in un paese terzo se l’offerta è connessa alla fissazione anticipata di un titolo di restituzione all’esportazione. 3.   Gli operatori forniscono la prova, giudicata soddisfacente dall’autorità competente, delle circostanze che a loro giudizio costituiscono un caso di forza maggiore entro 181 giorni di calendario dalla scadenza del termine entro il quale l’obbligo doveva essere interamente soddisfatto. Gli operatori possono beneficiare di una proroga se sono nell’incapacità di fornire la prova richiesta entro il termine suddetto sebbene si siano fatti parte diligente per ottenerla e inoltrarla. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di forza maggiore che hanno riconosciuto, insieme alle relative informazioni per ciascun caso.
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