Art. 48

Portata

In vigore dal 6 ago 2014
Portata Il presente capo si applica in tutti i casi in cui la normativa settoriale agricola prevede la costituzione di una cauzione, indipendentemente dal fatto che sia utilizzato o no il termine «cauzione». Il presente capo non si applica alle cauzioni costituite a garanzia del pagamento di dazi all’importazione o all’esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (18).
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