Art. 47
Servizi speciali
In vigore dal 6 ago 2014
Servizi speciali
1. I servizi speciali di cui all’articolo 85 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono competenti, oltre che dei compiti precisati in detto articolo, di quanto segue:
a)
della formazione degli agenti nazionali incaricati dei controlli di cui alla presente sezione, affinché acquisiscano le nozioni necessarie all’espletamento dei loro compiti;
b)
della gestione delle relazioni di controllo e di tutta la documentazione relativa ai controlli effettuati e previsti dal titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
c)
della redazione e della comunicazione dei programmi di cui all’articolo 84 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle relazioni di cui all’articolo 86, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
2. Gli Stati membri delegano ai servizi speciali tutti i poteri necessari per svolgere i compiti precisati al paragrafo 1.
Tali servizi sono composti da agenti il cui numero e la cui formazione sono adeguati all’espletamento dei suddetti compiti.
3. Gli Stati membri in cui il numero minimo di imprese da controllare è inferiore a 10 non sono tenuti a istituire un servizio speciale.
Storico versioni
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