Art. 47

Servizi speciali

In vigore dal 6 ago 2014
Servizi speciali 1.   I servizi speciali di cui all’articolo 85 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono competenti, oltre che dei compiti precisati in detto articolo, di quanto segue: a) della formazione degli agenti nazionali incaricati dei controlli di cui alla presente sezione, affinché acquisiscano le nozioni necessarie all’espletamento dei loro compiti; b) della gestione delle relazioni di controllo e di tutta la documentazione relativa ai controlli effettuati e previsti dal titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013; c) della redazione e della comunicazione dei programmi di cui all’articolo 84 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle relazioni di cui all’articolo 86, paragrafo 1, dello stesso regolamento. 2.   Gli Stati membri delegano ai servizi speciali tutti i poteri necessari per svolgere i compiti precisati al paragrafo 1. Tali servizi sono composti da agenti il cui numero e la cui formazione sono adeguati all’espletamento dei suddetti compiti. 3.   Gli Stati membri in cui il numero minimo di imprese da controllare è inferiore a 10 non sono tenuti a istituire un servizio speciale.
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Servizi speciali (Art. 47 Regolamento (UE) 2014/908) — Testo vigente | Portale Normativo