Art. 45
Assistenza reciproca
In vigore dal 6 ago 2014
Assistenza reciproca
1. Durante i primi tre mesi successivi all’esercizio finanziario FEAGA del pagamento, gli Stati membri comunicano un elenco delle imprese di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a ciascuno Stato membro in cui tali imprese sono stabilite. Detto elenco comprende tutti i dettagli che consentono allo Stato membro destinatario di identificare le imprese e di assolvere i propri obblighi in materia di controllo. Lo Stato membro destinatario è responsabile del controllo di tali imprese, a norma dell’articolo 80 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Una copia di ogni elenco è inviata alla Commissione.
Lo Stato membro in cui il pagamento è stato effettuato o percepito può chiedere allo Stato membro in cui l’impresa è stabilita di controllare alcune delle imprese di tale elenco a norma dell’articolo 80 del regolamento (UE) n. 1306/2013, indicando il motivo che giustifica tale richiesta e in particolare i rischi connessi.
Lo Stato membro che riceve la richiesta tiene nel debito conto i rischi connessi con l’impresa che gli sono stati comunicati dallo Stato membro richiedente.
Lo Stato membro che riceve la richiesta informa lo Stato richiedente dell’esito della stessa. Lo Stato membro che ha effettuato il controllo di un’impresa inclusa in tale elenco informa dei risultati dello stesso lo Stato membro richiedente entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo.
Entro un mese dalla fine di ciascun trimestre è inviato alla Commissione un compendio trimestrale di tali richieste. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta.
L’elenco delle imprese di cui al primo comma è redatto secondo il modello riportato nell’allegato VI.
2. L’elenco delle imprese di cui all’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è redatto secondo il modello riportato nell’allegato VII del presente regolamento.
3. La richiesta, da parte di uno Stato membro, di un controllo su un’impresa in un altro Stato membro, come previsto al paragrafo 1, secondo comma e all’articolo 83, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è formulata secondo il modello riportato nell’allegato VIII del presente regolamento.
4. Le informazioni circa i risultati dei controlli di cui al paragrafo 1, secondo comma e all’articolo 83, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono trasmesse secondo il modello riportato nell’allegato IX del presente regolamento.
5. Il compendio delle richieste di cui al paragrafo 1, quinto comma e all’articolo 83, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, insieme ai risultati dei controlli, è trasmesso secondo il modello riportato nell’allegato X del presente regolamento.
6. Le informazioni da fornire a norma del paragrafo 1 sono comunicate in forma elettronica, secondo il formato prescritto nell’allegato II, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2013 della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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