Art. 43
Accesso ai documenti commerciali
In vigore dal 6 ago 2014
Accesso ai documenti commerciali
Le imprese conservano i documenti commerciali per almeno tre anni, a decorrere dalla fine dell’anno in cui sono stati redatti. Gli Stati membri possono prevedere un periodo più lungo per l’obbligo di conservare detti documenti.
Storico versioni
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