Art. 49

Amministrazione elettronica

In vigore dal 6 ago 2014
Amministrazione elettronica Le comunicazioni, i documenti e le cauzioni possono essere prodotti, processati e gestiti utilizzando le tecnologie dell’informazione (IT) a condizione che i sistemi applicabili siano gestiti secondo protocolli di sicurezza e di qualità ufficialmente riconosciuti idonei per tali sistemi. Se le autorità competenti non possono accedere ai documenti richiesti per l’esecuzione di verifiche a causa di differenze nei sistemi IT, è necessario che tali documenti siano stampati e autenticati dall’autorità competente della gestione di tali sistemi IT («l’autorità di emissione») oppure da un’autorità competente delle autenticazioni di documenti. Le stampe di tali documenti possono essere sostituite da un messaggio elettronico dell’autorità di emissione al beneficiario o all’autorità competente, purché l’autorità di emissione sia in grado di fornire un protocollo di certificazione ufficialmente riconosciuto che garantisce l’autenticità del messaggio.
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