Art. 54

Svincolo parziale

In vigore dal 6 ago 2014
Svincolo parziale Ove specifiche norme dell’Unione non prevedano alcun quantitativo minimo, l’autorità competente può limitare il numero degli svincoli parziali ammessi per ogni singola garanzia o fissare un importo minimo per gli svincoli parziali. Prima di svincolare interamente o parzialmente la garanzia, l’autorità competente può esigere che sia presentata domanda scritta di svincolo. Nel caso di garanzie che coprano più del 100 % dell’importo da garantire, la parte della garanzia eccedente il 100 % è svincolata quando la parte restante è definitivamente svincolata o escussa.
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