Art. 56
Informazione sulle cauzioni incamerate, sui tipi di cauzioni e sui fideiussori
In vigore dal 6 ago 2014
Informazione sulle cauzioni incamerate, sui tipi di cauzioni e sui fideiussori
1. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione, per ciascun esercizio, i dati relativi al numero totale e all’importo totale delle garanzie divenute escutibili, indipendentemente dalla fase raggiunta dai procedimenti di cui all’, indicando separatamente quelle accreditate ai bilanci nazionali e quelle accreditate al bilancio dell’Unione. I dati sono conservati per tutte le garanzie di importo superiore a 1 000 EUR divenute escutibili e per ciascuna disposizione dell’Unione che preveda la costituzione di una garanzia. I dati riguardano sia le somme pagate direttamente dagli interessati, sia quelle riscosse mediante realizzo della garanzia.
2. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione l’elenco:
a)
dei tipi di istituti abilitati a prestare fideiussioni, nonché dei requisiti necessari al riguardo;
b)
dei tipi di garanzie accettate ai sensi dell’, paragrafo 2, nonché delle relative condizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:908:oj#art-56