Art. 32
Conservazione delle informazioni contabili
In vigore dal 6 ago 2014
Conservazione delle informazioni contabili
1. I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere riscosse dal FEAGA sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui la Commissione liquida i conti per l’esercizio finanziario considerato, ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere riscosse dal FEASR sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l’organismo pagatore ha effettuato il pagamento definitivo.
3. Nei casi di irregolarità o negligenza, i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui gli importi sono stati interamente recuperati dal beneficiario e accreditati ai fondi o a quello in cui le conseguenze finanziarie di un mancato recupero sono determinate ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
4. Nel caso della procedura di verifica di conformità di cui all’ del regolamento (UE) n. 1306/2013, i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura o, qualora la decisione sulla conformità formi oggetto di un procedimento davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è concluso il procedimento.
5. I documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono tenuti a disposizione della Commissione in formato cartaceo e/o elettronico.
I documenti possono essere conservati in formato esclusivamente elettronico soltanto se la legislazione nazionale dello Stato membro in questione ammette i documenti in formato elettronico come elementi di prova delle relative operazioni nei procedimenti giudiziari nazionali.
Se i documenti sono conservati soltanto in formato elettronico, il sistema utilizzato è conforme all’allegato I, sezione 3, parte B), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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