Art. 31

Forma e contenuto delle informazioni contabili

In vigore dal 6 ago 2014
Forma e contenuto delle informazioni contabili 1.   La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione sono stabiliti in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2013 della Commissione (17). 2.   Le informazioni contabili sono utilizzate dalla Commissione al solo scopo di: a) svolgere le proprie funzioni nell’ambito della liquidazione dei conti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013; b) monitorare gli sviluppi e fornire previsioni nel settore agricolo. La Corte dei conti europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possono accedere a tali informazioni ai fini dell’esercizio delle loro funzioni. 3.   I dati personali contenuti nelle informazioni contabili raccolte sono trattati esclusivamente per gli scopi indicati al paragrafo 2. In particolare, se utilizza le informazioni contabili per gli scopi indicati al paragrafo 2, primo comma, lettera b), la Commissione rende tali dati anonimi e li tratta esclusivamente in forma aggregata. 4.   Eventuali richieste relative al trattamento dei propri dati personali sono indirizzate dalle persone interessate alla Commissione come indicato nell’allegato IV. 5.   La Commissione garantisce la riservatezza e la sicurezza delle informazioni contabili.
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Forma e contenuto delle informazioni contabili (Art. 31 Regolamento (UE) 2014/908) — Testo vigente | Portale Normativo