Art. 30

Trasmissione di informazioni

In vigore dal 6 ago 2014
Trasmissione di informazioni 1.   Ai fini della liquidazione dei conti di cui all’ del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri trasmettono alla Commissione: a) gli elementi che compongono i conti annuali, secondo il disposto dell’ del presente regolamento; b) il parere e le relazioni dell’organismo o degli organismi di certificazione, come indicato all’, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento; c) la registrazione completa di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo; d) la dichiarazione di gestione a norma dell’ del presente regolamento. 2.   I documenti e le informazioni contabili di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione entro il 15 febbraio dell’anno successivo alla fine dell’esercizio finanziario a cui si riferiscono. I documenti di cui alle lettere a), b) e d) del suddetto paragrafo sono inviati in un’unica copia, più una copia elettronica, secondo il formato e alle condizioni stabilite dalla Commissione ai sensi dell’. 3.   Su richiesta della Commissione o su iniziativa dello Stato membro, altre informazioni relative alla liquidazione dei conti possono essere trasmesse alla Commissione entro un termine che quest’ultima stabilisce, tenendo conto della quantità di lavoro occorrente per raccogliere le informazioni. In mancanza di tali informazioni, la Commissione può effettuare la liquidazione dei conti sulla base delle informazioni in suo possesso. 4.   La Commissione può accogliere le richieste di proroga del termine di trasmissione delle informazioni in casi debitamente giustificati e purché la richiesta le sia stata inoltrata prima della scadenza del termine stesso.
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