Art. 24
Scambio elettronico di informazioni e documenti
In vigore dal 6 ago 2014
Scambio elettronico di informazioni e documenti
1. La Commissione definisce i sistemi informatici che permettono gli scambi di documenti e di informazioni per via elettronica con gli Stati membri, relativamente alle comunicazioni e alle richieste di informazioni di cui all’articolo 102 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e prevede la necessarie modalità per la loro applicazione. Essa informa gli Stati membri delle condizioni generali di attuazione di tali sistemi tramite il comitato dei fondi agricoli.
2. I sistemi informatici di cui al paragrafo 1 possono in particolare trattare:
a)
i dati necessari alle operazioni finanziarie, in particolare quelli relativi ai conti mensili ed annuali degli organismi pagatori, alle dichiarazioni delle spese e delle entrate ed alla trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui all’ del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e agli del presente regolamento;
b)
i documenti di comune interesse che permettono il controllo dei conti mensili e annuali e la consultazione delle informazioni e dei documenti che gli organismi pagatori devono mettere a disposizione della Commissione;
c)
i testi dell’Unione e gli orientamenti della Commissione in materia di finanziamento della politica agricola comune da parte delle autorità autorizzate e designate in applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché gli orientamenti relativi all’applicazione armonizzata delle normative pertinenti.
3. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri attraverso i sistemi informatici i modelli che presentano la forma e il contenuto dei documenti di cui agli e all’, paragrafo 1, lettere a), b) e d).
Tali modelli sono adattati ed aggiornati dalla Commissione, previa informazione del comitato dei fondi agricoli.
4. I sistemi informatici di cui al paragrafo 1 possono comprendere gli strumenti necessari che consentono alla Commissione di archiviare i dati e di gestire i conti dei fondi, nonché quelli necessari per calcolare le spese forfettarie o le spese che richiedono l’impiego di metodi uniformi, con particolare riguardo alle spese finanziarie e ai deprezzamenti.
5. I dati relativi alle operazioni finanziarie sono comunicati, introdotti ed aggiornati nei sistemi informatici di cui al paragrafo 1, sotto la responsabilità dell’organismo pagatore, dallo stesso organismo pagatore o dall’organismo al quale è stata delegata tale funzione, se del caso tramite gli organismi di coordinamento riconosciuti in conformità dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
6. Quando un documento o una procedura, previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 o dagli atti adottati dalla Commissione a norma di tale regolamento, richiedono la firma di una persona autorizzata o l’accordo di una persona in una o più fasi della procedura, i sistemi informatici istituiti per la trasmissione di tali documenti devono permettere di identificare ogni persona in modo inequivocabile ed offrire garanzie ragionevoli di inalterabilità del contenuto dei documenti, anche per le diverse fasi della procedura, in conformità della normativa unionale. Per quanto riguarda le dichiarazioni di spesa e la dichiarazione di gestione unita ai conti annuali, di cui all’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti i) e iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013, i documenti trasmessi per via elettronica sono conservati, nella loro forma originale, dagli organismi pagatori o, se del caso, dagli organismi di coordinamento riconosciuti in conformità dell’, paragrafi 2 e 4, del suddetto regolamento.
7. La conservazione dei documenti elettronici e digitalizzati è garantita per tutto il periodo previsto dall’.
8. In caso di disfunzione di un sistema informatico o di collegamento instabile, lo Stato membro può, con l’accordo preliminare della Commissione, inviare i documenti sotto un’altra forma, secondo modalità da essa determinate.
Storico versioni
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