Art. 22
Dichiarazioni di spesa
In vigore dal 6 ago 2014
Dichiarazioni di spesa
1. Gli organismi pagatori redigono dichiarazioni di spesa per ciascun programma di sviluppo rurale di cui all’ del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Per ciascuna misura di sviluppo rurale, nella dichiarazione di spesa gli organismi pagatori specificano:
a)
l’importo della spesa pubblica ammissibile per la quale l’organismo pagatore ha effettivamente versato il contributo corrispondente del FEASR durante ciascuno dei periodi di riferimento indicati al paragrafo 2 del presente articolo,
b)
l’informazione aggiuntiva sugli strumenti finanziari di cui alla parte II, titolo IV, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15),
c)
l’informazione aggiuntiva sugli anticipi versati ai beneficiari, di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013,
d)
l’importo recuperato nel periodo in corso di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Dopo che la Commissione ha approvato un programma di sviluppo rurale, gli Stati membri le trasmettono, in conformità dell’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1306/2013, le dichiarazioni di spesa rispettando i termini seguenti:
a)
entro il 30 aprile, per le spese del periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo;
b)
entro il 31 luglio, per le spese del periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno;
c)
entro il 10 novembre, per le spese del periodo che va dal 1o luglio al 15 ottobre;
d)
entro il 31 gennaio, per le spese del periodo che va dal 16 ottobre al 31 dicembre.
Tuttavia, tutte le spese versate dagli organismi pagatori ai beneficiari in conformità dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 prima dell’approvazione di un programma di sviluppo rurale di cui all’ del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono sostenute sotto la responsabilità degli Stati membri e devono essere dichiarate alla Commissione nella prima dichiarazione di spesa successiva all’adozione del programma. La stessa regola si applica, mutatis mutandis, in caso di modifica del programma di sviluppo rurale ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1305/2013.
3. Gli organismi pagatori presentano le dichiarazioni di spesa sotto forma di dati strutturati per i programmi di sviluppo rurale nel sistema informatico SFC2014 di cui al capo I del regolamento di esecuzione (UE) n. 184/20014 della Commissione.
4. Se la Commissione richiede ulteriori verifiche a causa di informazioni incomplete o non chiare che le sono fornite o a motivo di disaccordi, divergenze di interpretazione o qualsiasi altro tipo di incoerenze relative alle dichiarazioni di spesa per un dato periodo di riferimento, risultanti in particolare dalla mancata comunicazione delle informazioni richieste a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti adottati dalla Commissione in applicazione del medesimo regolamento, o perché vi siano indizi fondati che facciano presumere che nelle spese riportate nella dichiarazione di spesa vi sono irregolarità, ovvero che vi possono essere carenze nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo per lo sviluppo rurale, lo Stato membro interessato, su richiesta della Commissione, fornisce informazioni supplementari entro un termine fissato in tale richiesta secondo la gravità del problema constatato.
Il termine di esecuzione dei pagamenti intermedi di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 può essere interrotto, per tutto l’importo oggetto della domanda di pagamento o per parte di esso, a decorrere dalla data di invio della richiesta di informazioni fino alla ricezione delle informazioni richieste, ma non al di là del periodo massimo fissato dall’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
In assenza di risposta dello Stato membro alla richiesta di informazioni supplementari entro il termine ivi fissato, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o indica che la normativa applicabile non è stata rispettata o che si è in presenza di un’utilizzazione impropria dei fondi dell’Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti a norma dell’, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
5. Le spese dichiarate per un dato periodo possono comportare rettifiche dei dati dichiarati per periodi di dichiarazione precedenti dello stesso esercizio finanziario.
Le rettifiche delle spese e delle entrate con destinazione specifica imputabili all’esercizio finanziario non introdotte nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), possono essere effettuate unicamente nell’ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione in conformità dell’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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