Art. 11

Norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica

In vigore dal 6 ago 2014
Norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica 1.   Fatte salve le disposizioni specifiche concernenti le dichiarazioni di entrate e le dichiarazioni di spesa relative all’ammasso pubblico di cui all’, le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate dagli organismi pagatori per un dato mese corrispondono ai pagamenti ed agli incassi effettivamente realizzati nel corso di tale mese. Tali spese ed entrate sono imputate al bilancio del FEAGA per un esercizio finanziario «N». Tuttavia: a) le spese che possono essere pagate prima che acquisti efficacia la disposizione in virtù della quale esse sono imputate, in tutto o in parte, al FEAGA, possono essere dichiarate esclusivamente: — nel mese nel corso del quale acquista efficacia la disposizione suddetta o — nel mese successivo all’entrata in applicazione di tale disposizione; b) le entrate con destinazione specifica di cui lo Stato membro è debitore verso la Commissione sono dichiarate nel mese durante il quale scade il termine di versamento delle somme corrispondenti, previsto dalla normativa dell’Unione; c) le rettifiche decise dalla Commissione, nell’ambito della liquidazione dei conti e della verifica di conformità, sono detratte o aggiunte direttamente dalla Commissione ai pagamenti mensili di cui, a seconda dei casi, all’, paragrafo 2 o all’, paragrafo 8. Tuttavia gli Stati membri indicano gli importi relativi a tali rettifiche nella dichiarazione redatta per il mese per il quale sono effettuate dette rettifiche. 2.   Le spese e le entrate con destinazione specifica sono prese in considerazione alla data in cui sono state addebitate o accreditate sul conto dell’organismo pagatore. Tuttavia, per i pagamenti, la data da prendere in considerazione può essere quella in cui l’organismo interessato ha emesso ed inviato ad un istituto finanziario o al beneficiario il titolo di pagamento. Gli organismi pagatori utilizzano lo stesso metodo durante tutto l’esercizio finanziario. 3.   Le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate in conformità del paragrafo 1 possono comportare rettifiche dei dati dichiarati nei mesi precedenti dello stesso esercizio finanziario. Se le rettifiche delle entrate con destinazione specifica portano, al livello di un organismo pagatore, a dichiarare per una data linea di bilancio entrate con destinazione specifica negative, le rettifiche in eccesso sono riportate al mese successivo. Se del caso, esse sono regolarizzate al momento della liquidazione contabile dell’anno di cui trattasi. 4.   Gli ordini di pagamento non eseguiti, nonché i pagamenti addebitati e in seguito riaccreditati, sono contabilizzati come importi detratti dalle spese per il mese nel corso del quale la mancata esecuzione o l’annullamento sono segnalati all’organismo pagatore. 5.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 i pagamenti dovuti a titolo del FEAGA gravati da crediti si considerano integralmente realizzati: a) alla data del pagamento della somma dovuta al beneficiario, se il credito è inferiore alla spesa liquidata, b) alla data della compensazione, se la spesa è inferiore o uguale al credito. 6.   I dati cumulati relativi alle spese e alle entrate con destinazione specifica imputabili a un dato esercizio finanziario, da trasmettere alla Commissione entro il 27 ottobre, possono essere rettificati unicamente nell’ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione in conformità dell’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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Norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica (Art. 11 Regolamento (UE) 2014/908) — Testo vigente | Portale Normativo