Art. 10

Comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri

In vigore dal 6 ago 2014
Comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1306/2013, per via elettronica, le informazioni e documenti seguenti, fatti salvi gli del presente regolamento: a) al più tardi il terzo giorno lavorativo di ogni mese, le informazioni riguardanti l’importo globale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente, sulla base del modello messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici e tutte le informazioni atte a spiegare le differenze rilevanti tra le previsioni stabilite conformemente al paragrafo 2, lettera a), punto iii), del presente articolo e le spese sostenute o le entrate con destinazione specifica riscosse; b) al più tardi il dodicesimo giorno di ogni mese, la dichiarazione delle spese di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Tuttavia, la comunicazione relativa alle spese sostenute e alle entrate con destinazione specifica riscosse tra il 1o e il 15 ottobre è trasmessa al più tardi il giorno 27 dello stesso mese. 2.   La dichiarazione delle spese di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende: a) un rendiconto, redatto da ciascun organismo pagatore in base al modulo messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici, recante i dati ripartiti secondo la nomenclatura del bilancio dell’Unione e per tipo di spesa e di entrata, secondo una nomenclatura dettagliata messa a disposizione degli Stati membri, riguardante: i) le spese sostenute e le entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente, ii) l’importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse dall’inizio dell’esercizio finanziario fino alla fine del mese precedente, iii) le previsioni di spese e di entrate con destinazione specifica, riguardanti, a seconda dei casi: — solamente il mese in corso e i due mesi successivi, — il mese in corso, i due mesi successivi e il periodo fino alla fine dell’esercizio, iv) dati aggiuntivi, se necessario; b) un riepilogo, in base al modulo messo a disposizione dello Stato membro interessato dalla Commissione attraverso i sistemi informatici, dei dati di cui alla lettera a), per tutti gli organismi pagatori di questo Stato membro; c) i conti giustificativi delle uscite e delle entrate relative all’intervento pubblico, di cui all’, paragrafo 2. 3.   Tutte le informazioni finanziarie richieste in applicazione del presente articolo sono comunicate in euro.
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