Art. 8

Contabilità degli organismi pagatori

In vigore dal 6 ago 2014
Contabilità degli organismi pagatori 1.   Ogni organismo pagatore tiene una contabilità riservata esclusivamente all’imputazione delle spese e delle entrate di cui all’, paragrafo 1, e agli del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all’utilizzazione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione per il pagamento delle spese corrispondenti. Tale contabilità permette di distinguere e fornire separatamente i dati finanziari per il FEAGA e per il FEASR. 2.   Gli organismi pagatori degli Stati membri che non hanno adottato l’euro tengono una contabilità in cui sono indicati gli importi espressi nella moneta nella quale le spese e le entrate sono state sostenute o riscosse. Tuttavia, per permettere il consolidamento del totale delle spese sostenute e delle entrate riscosse, essi devono essere in grado di fornire i dati corrispondenti in moneta nazionale e in euro. 3.   Per quanto riguarda il FEASR, ogni organismo pagatore designato per un programma di sviluppo rurale tiene una contabilità che permette di identificare tutte le operazioni per programma e per misura. In tale contabilità figurano in particolare: a) l’importo della spesa pubblica e l’importo del contributo dell’Unione pagati per ogni operazione; b) gli importi da recuperare presso i beneficiari per le irregolarità o le negligenze constatate; c) gli importi recuperati, con identificazione dell’operazione di origine.
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