Art. 5
Certificazione
In vigore dal 6 ago 2014
Certificazione
1. L’autorità competente designa l’organismo di certificazione di cui all’ del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. L’organismo di certificazione organizza i suoi lavori in modo efficace ed efficiente e svolge i controlli entro termini appropriati tenendo conto della natura e del calendario delle operazioni relative all’esercizio finanziario in esame.
3. Il parere che l’organismo di certificazione è tenuto a fornire in conformità dell’, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è stilato ogni anno.
Tale parere è basato sull’attività di audit da svolgere in conformità degli del presente regolamento.
4. L’organismo di certificazione stende una relazione delle risultanze. Nella relazione sono prese in considerazione anche le funzioni delegate. La relazione indica se, nel periodo a cui essa si riferisce:
a)
l’organismo pagatore ha soddisfatto i criteri per il riconoscimento;
b)
le procedure applicate dall’organismo pagatore hanno offerto adeguate garanzie per quanto riguarda la conformità delle spese imputate ai fondi alle norme dell’Unione, garantendo la regolarità e la legalità delle operazioni sottostanti, e se sono state rispettate le raccomandazioni di migliorie eventualmente impartite;
c)
i conti annuali di cui all’ del presente regolamento sono stati tenuti in conformità con i libri e registri contabili dell’organismo pagatore;
d)
le dichiarazioni di spesa e delle operazioni d’intervento sono state registrazioni veritiere, esatte e complete delle operazioni imputate ai fondi;
e)
gli interessi finanziari dell’Unione sono stati debitamente tutelati per quanto riguarda gli anticipi pagati, le garanzie ottenute, le scorte d’intervento e gli importi da percepire.
La relazione è corredata di informazioni sul numero e sulle qualifiche del personale che ha svolto l’audit, sul lavoro compiuto, sul numero di operazioni esaminate, sui livelli di rappresentatività e attendibilità ottenuti, sulle carenze riscontrate e sulle raccomandazioni di eventuali migliorie, nonché sulle operazioni svolte dall’organismo di certificazione e da altri organismi di revisione contabile, sia esterni che interni all’organismo pagatore, da cui l’organismo di certificazione abbia integralmente o parzialmente ricavato elementi di verifica in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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